Divieto vendita bottiglie di vetro

In vigore, da oggi e fino al 12 gennaio 2025, l’ordinanza che vieta la vendita, la somministrazione e la detenzione di bevande in bottiglie di vetro. 

Data :

4 dicembre 2024

Municipium

Descrizione

A partire da oggi e fino al 12 gennaio 2025, in concomitanza delle feste natalizie, è in vigore l’ordinanza che vieta la vendita, la somministrazione e la detenzione di bevande in bottiglie di vetro; infatti con la programmazione degli eventi è prevedibile nel centro storico un aumento di persone che può favorire il consumo di bevande e aggravare l’abbandono dei contenitori di vetro, nonché tradursi in ostacolo al deflusso del pubblico presente, nel caso in cui fosse necessario uno sgombero d’urgenza.
L’abbandono al suolo di bottiglie e contenitori di vetro, anche quelli frantumati, costituisce pericolo per l’incolumità pubblica ed è un elemento di degrado del decoro urbano; inoltre, gli stessi potrebbero essere utilizzati come strumenti di offesa dai malintenzionati o facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità.
E’ evidente che l’abbandono di bottiglie e contenitori di vetro - spesso connesso alla vendita per asporto in ore serali e notturne di bevande in bottiglie e contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali, distributori automatici - genera un senso di noncuranza dell’ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza.
Pertanto con effetto immediato e fino al 12.01.2025:

  • E' vietato ai gestori di esercizi commerciali/pubblici/artigiani compresi i distributori automatici - siti in piazza Ciullo-atrio San I. Loyola, Corso VI Aprile -Piazza Mercato -via Mazzini -Piazza della Repubblica-Piano S. Maria, Piazza Bagolino e vie adiacenti alle predette aree, sia in forma fissa che itinerante, nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 6 ,00 del giorno successivo -la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipologia contenute in bottiglie o altri contenitori di vetro.
  • E’ vietato a chiunque, nella fascia oraria dalle ore 20.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, la detenzione di bevande di qualsiasi tipologia, contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro nelle zone in Piazza Ciullo, Atrio San I. Loyola - Corso 6 Aprile - Piazza Mercato - Via Via Mazzini -Piazza della Repubblica - Piano S. Maria, Piazza Bagolino e nelle vie adiacenti alle predette aree.
  • I Divieti di cui al punto 1) non si applicano all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercenti autorizzati di pubblica somministrazione.
    Mentre gli esercenti ai quali si estendono i divieti di cui al punto 1) sono: le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea; i circoli privati; le attività artigianali; le attività di commercio; i distributori automatici.
    Gli esercenti titolari di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico devono mantenere il decoro dello spazio pubblico concesso e/o delle aree limitrofi, liberandoli da rifiuti, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.
    Le violazione ai divieti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, con pagamento in misura ridotta di euro 200,00.

 

 

Ultimo aggiornamento: 4 dicembre 2024, 14:22

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot