Descrizione
Dal 10 ottobre la legge 137/2023 prevede una sanzione penale e non più amministrativa nel caso di abbandono dei rifiuti anche da parte di soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di enti. L’art. 255 comma 1 D.lgs 152/2006 stabilisce, infatti, che “chiunque compia abbandono di rifiuti” è punito con ammenda da mille a diecimila euro e la pena è aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, (ad esempio, frigoriferi, motori, tubi al neon, rifiuti contenenti amianto, etc.) fatto salvo l’arresto e l’ammenda fino a 26 mila euro per i titolari di imprese o responsabili di enti.
Al riguardo l’attività del nucleo di Polizia Ambientale – dichiara l’assessore all’ambiente Caterina Camarda - ha accertato, proprio in queste ultime settimane, svariati casi di abbandono dei rifiuti domestici per i quali si è provveduto all'iscrizione nel registro degli indagati; adesso i contravventori – continua l’Assessore - per estinguere il reato entro 30 gg. possono pagare la sanzione pecuniaria di euro 2.500,00, in caso contrario il procedimento segue il suo iter presso la competente Autorità Giudiziaria.
Il passaggio dalla sanzione amministrativa che andava da 300 a 3000 euro a quella penale da 1000 a 10.000 euro – conclude Caterina Camarda - è una svolta culturale di importanza decisiva per l’ambiente. E’ il riconoscimento del fatto che abbandonare o depositare i rifiuti in modo incontrollato è un reato in capo ad ogni singolo cittadino che deve assumersi la responsabilità dell’illecito penale. L’auspicio è quello che i cittadini abbiano sempre più chiaro, indipendentemente dall’asprezza della pena, che l’ambiente è di tutti e va assolutamente rispettato e salvaguardato”.
Infine, si ricorda che la procedura estintiva ex art. 318-bis e seguenti del d.lgs. 152/06 è applicabile a TUTTE le contravvenzioni in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali.
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Ultimo aggiornamento: 15 maggio 2024, 14:04