Descrizione
Il Consiglio Comunale presieduto da Saverio Messana ha approvato all’unanimità, nella seduta di ieri 27 maggio, la proroga del termine di presentazione delle istanze di adesione dal 31 maggio 2026 al 19 giugno 2026”, riguardante la definizione agevolata delle entrate comunali (art. 1, commi 102-110, l. 199/2025).
Si ricorda che nelle settimane passate era stato pubblicato sul sito del comune, a cura della Direzione 5 Ciclo della Programmazione e Risorse Finanziarie, l’avviso riguardante le modalità operative per accedere alla definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi (c.d. "rottamazione-quinquies"), legge 30 dicembre 2025, n. 199. Adesso, con questa proroga, il portale telematico dedicato, accessibile dal sito istituzionale del Comune di Alcamo: https://rottamazione.officinatributaria.it/A176 sarà operativo fino al 19 giugno, anziché fino al 31 maggio.
Le modalità di accesso alla piattaforma sono due: privato, tramite SPID; pubblico, allegando copia di un valido documento di riconoscimento, con possibilità di delegare a terzi (CAF, patronati, commercialisti o altre persone di fiducia). Attraverso il portale, ciascun soggetto interessato potrà: consultare la propria posizione debitoria e visionare un prospetto informativo con gli effetti della definizione agevolata in termini di riduzione e abbattimento delle sanzioni; presentare l’istanza telematica entro e non oltre il 19 giugno 2026.
Resta inteso che chi avesse già presentato domanda non dovrà fare nulla; mentre chi volesse modificare qualche specifica della stessa (ad es se è stato richiesto il pagamento in una unica soluzione e adesso è stata cambiata idea, si potrà richiedere il pagamento rateizzato).
Sono ammessi alla definizione agevolata i seguenti tributi ed entrate comunali: IMU – Imposta Municipale Propria TARI – Tassa Rifiuti Canoni Idrici CUP – Canone Unico Patrimoniale Contributo di Costruzione (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione).
Sono escluse dalla definizione agevolata le entrate per le quali siano già state emesse e trasmesse ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) le liste dei ruoli per la riscossione coattiva (art. 2, comma 8, del Regolamento).
La definizione agevolata DEVE (art. 2, comma 5, del Regolamento) essere effettuata da parte del soggetto richiedente per tutti gli inadempimenti agevolabili riferiti alla propria posizione. Non è possibile definire in maniera agevolata un singolo inadempimento, riferito a una singola entrata o a una singola annualità, in presenza di altri inadempimenti relativi ad altre entrate tra quelle agevolabili e/o ad altre annualità.
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Ultimo aggiornamento: 29 maggio 2026, 10:36