Accesso agli atti

Ultima modifica 8 giugno 2018

Art. 3 - Istituzione del registro delle richieste di accesso
1.E’ istituito il registro delle richieste di accesso, organizzato in tre sezioni, una perciascuna tipologia di accesso.
2.Il registro, in forma di banca dati o in formato digitale liberamente accessibile aidirigenti e all’organismo indipendente di valutazione, è tenuto ed è aggiornato dallastruttura competente al monitoraggio dell’attuazione degli obblighi di trasparenza,con la sovrintendenza del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3.Per ciascuna istanza di accesso, il registro riporta:
a.la data della richiesta ed i dati della registrazione al protocollo generale;
b.il nominativo del richiedente;
c.l’ufficio responsabile dell’istruttoria;
d.la data di conclusione del procedimento;
e.l’esito;
f.l’individuazione di eventuali controinteressati;
g. una sezione “note” in cui vengono annotati eventuali contestazioni in sede di riesame e/o contenziosa e l’esito dei ricorsi.
Art. 4 - Accesso documentale
1. L’accesso ai documenti amministrativi, per finalità di partecipazione/opposizione al procedimento amministrativo o per finalità difensive, resta disciplinato quanto a legittimazione, presupposti e limiti dagli artt.22 e seguenti della legge n. 241/1990; il Comune ne garantisce l’attuazione in conformità a tali disposizioni ed a quelle regolamentari appositamente adottate con deliberazione del consiglio comunale n. 199 del 16 ottobre 1996, fermo restando quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del presente regolamento.
2. Il dirigente competente a decidere sull’istanza di accesso documentale trasmette all’ufficio di cui al superiore articolo e, comma 2 tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla conclusione dei singoli procedimenti di accesso, tutti i dati necessari all’aggiornamento del registro.
3. Restano ferme le speciali disposizioni in materia di accesso agli atti delle procedura di scelta del contraente di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni e quelle in materia di accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195 e successive modifiche ed integrazioni.