Accesso civico

Ultima modifica 12 dicembre 2019

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
Amministrazione Trasparente

Art. 6 - Il contenuto delle istanze di accesso civico, anche generalizzato
1. L’istanza di accesso civico non necessita di alcuna motivazione. Essa contiene le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, ed identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
2. Le istanze non devono essere generiche ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. Esse devono essere conformi ai moduli allegati al presente regolamento, liberamente scaricabili dalla sotto-sezione “Altri contenuti-accesso civico” della sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”.
3. Non sono ammissibili richieste il cui oggetto sia troppo vago o manifestamente irragionevole oppure quelle meramente esplorative volte a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
Art. 7 - Modalità di trasmissione dell’istanza di accesso civico
1. L’istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD). Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:
a. sono sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
b. l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c. sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
d. sono trasmesse dall’istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del CAD, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
2. L’istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l’ufficio del protocollo generale; laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto all’ufficio del protocollo, essa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, che va inserita nel fascicolo.
3. Se l’istanza ha per oggetto l’accesso civico essa deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune. Ove venga presentata ad altro ufficio del Comune una istanza di accesso civico a documenti, dati o informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. Nel caso di accesso civico generalizzato, l’istanza va indirizzata all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti oggetto di accesso.
5. Al fine di consentire il rispetto dei termini perentori per la conclusione del procedimento, l’ufficio del protocollo trasmette immediatamente tutte le istanze di accesso civico all’ufficio competente e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo a quello della presentazione.

 

 

 


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