Linee funzionali - Avvocatura Comunale

Ultima modifica 2 aprile 2021

AVVOCATURA COMUNALE 
L'Avvocatura provvede ordinariamente con i propri legali alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune innanzi a tutti gli organi giurisdizionali, collegi arbitrali e uffici di conciliazione o di mediazione comunque denominati e per le materie in cui è obbligatorio l’esperimento del prescritto tentativo di conciliazione.
Nei giudizi avanti le giurisdizioni superiori ed in quelli che si svolgono entro tale Distretto, ma fuori dal territorio di competenza del Tribunale di Trapani, la domiciliazione può essere effettuata presso un avvocato libero professionista del luogo, al quale può essere estesa la delega per l’eventuale sostituzione in udienza, da parte del Responsabile dell’Avvocatura o del componente dell’Avvocatura incaricato della difesa.
Qualora ne ricorrano validi motivi, la Giunta Municipale - sentito il Responsabile dell’avvocatura ed il Dirigente responsabile della Direzione competente per materia - può anche affidare ad un professionista esterno il patrocinio processuale dell'Ente ovvero aggiungere professionisti di chiara fama alla difesa garantita dai legali interni.
La proposta di deliberazione a stare o resistere in giudizio è predisposta dall’ufficio dell’avvocatura civica, sulla base di una relazione dettagliata del dirigente competente per materia, che rilascerà sulla proposta medesima il parere di regolarità tecnica congiuntamente al Responsabile dell’Avvocatura Comunale da intendersi anche quale accettazione dell’incarico.
In materia di contenzioso del lavoro, il mandato alla lite, limitatamente al primo grado può essere conferito, rispettivamente al Segretario Generale, ai sensi dell’art. 417 bis del c.p.c.;
L'Avvocatura esprime, altresì, pareri su questioni giuridiche ad essa sottoposte dal Sindaco dagli Assessori e dai Dirigenti. Gli Uffici Comunali sulle questioni di propria competenza, non possono richiedere il parere all'Avvocatura, senza l'autorizzazione del Sindaco a cui va rivolta la relativa richiesta.   I pareri sono redatti e sottoscritti dall’avvocato civico, resta salva comunque ogni scelta decisoria da parte del dirigente competente che abbia richiesto il parere suddetto.
Gli Uffici Comunali, su richiesta dell’avvocatura, hanno l'obbligo di trasmettere all'Avvocatura tutti i documenti necessari per la predisposizione degli atti processuali e per la stesura dei pareri senza indugio ed in tempo utile per le eventuali incombenze procedurali ed amministrative, al fine di evitare decadenze e prescrizioni processuali che possano ledere i diritti e gli interessi dell’Amministrazione; ciò anche in corso di causa, ove l’Avvocatura li ritenga utili ai fini di una più puntuale ed efficace difesa.
Gli atti e i documenti richiesti dovranno – a pena di irricevibilità - essere accompagnati da una relazione scritta, a firma del rispettivo Dirigente, nella quale debbono essere esposti gli elementi amministrativi e fattuali relativi alle questioni trattate, nonché l’orientamento del Dirigente del Direzione di provenienza.
L'Avvocatura esprime pareri in merito alla definizione delle liti attraverso transazioni e/o conciliazioni giudiziali o extragiudiziali, salvo il parere di regolarità tecnica del dirigente del Direzione competente; assiste, inoltre, il dirigente competente per materia nelle procedure di negoziazione assistita e/o mediazione anche delegata. Im ogni caso, non compete all’avvocatura l’assunzione di atti gestionali attuativi di transazioni, conciliazioni, mediazioni e/o negoziazioni assistite, che rientrano nell’esclusiva competenza dei dirigenti.
Rientra nelle responsabilità e nelle competenze gestionali di ciascun Dirigente l’effettuazione di tutti gli adempimenti amministrativi che conseguano alle comunicazioni dell’Avvocatura in ordine a materie legali o che siano finalizzate a prevenire o a risolvere contenziosi, ivi compreso la liquidazione e pagamento dell’imposta di registro sulle sentenze che riguardano il Comune.
L’avvocatura è, altresì, competente ad esprimere pareri sulla sussistenza dei presupposti per il rimborso di spese legali richiesti da amministratori e/o dipendenti assolti nei giudizi, penali, contabili e/o civili e sulla congruità delle parcelle dei relativi difensori. Il provvedimento finale e il relativo impegno di spesa sono di competenza della direzione competente sul personale e/o sullo status degli amministratori.
Ulteriori competenze possono essere assegnate nell’ambito del Piano esecutivo di gestione.